EXIT-Statuti

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede
Con il nome di EXIT Deutsche Schweiz ha sede a Zurigo un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. L’associazione è neutrale dal punto di vista politico e confessionale.

Art. 2 Scopo
EXIT si impegna per il diritto all’autodeterminazione dell’essere umano nella vita e per la morte. EXIT sostiene i propri membri nel far rispettare questo diritto.
Questo scopo viene raggiunto come segue:
– offrendo consulenza a membri e non membri per quanto riguarda l’appartenenza all’associazione, il testamento biologico e l’assistenza al suicidio;
–  aiutando nella stesura e nell’attuazione di testamenti biologici EXIT;
–  rendendo possibile il suicidio assistito in caso di malattia mortale, dolori soggettivamente intollerabili o menomazioni insostenibili, e in generale in caso di dolori durante la vecchiaia o a essa dovuti; tenendo conto in questo contesto anche degli aspetti psicosociali;
–  sostenendo organizzazioni e istituzioni che si occupano di cure palliative;
–  impegnandosi per rimuovere i tabù e facilitare il suicidio assistito.
L’utile e il capitale dell’associazione sono destinati esclusivamente allo scopo suddetto. Sono esclusi fini di lucro e non si perseguono profitti.

II. Appartenenza all'associazione

Art. 3 Affiliazione
EXIT accetta, in qualità di membri, le persone capaci di intendere e di volere che abbiano compiuto i 18 anni di età a condizione che siano cittadini svizzeri oppure stranieri residenti in Svizzera. L’ammissione avviene su richiesta della persona interessata. Il Comitato può respingere una domanda d’ammissione senza indicarne i motivi; non vi è alcun diritto all’affiliazione.
L’iscrizione può essere annuale o a vita.

Art. 4 Dimissioni ed espulsione
Si decade dalla qualità di membro in caso di morte, dimissioni o espulsione.
Le dimissioni possono essere date, per iscritto, in qualunque momento. Esse entrano in vigore immediatamente.
L’espulsione ha luogo quando un membro non ha adempiuto ai propri obblighi finanziari dopo almeno due solleciti.
Un membro può inoltre essere espulso dall’associazione in qualsiasi momento senza che ne debbano essere indicate le motivazioni. Il membro espulso ha diritto a inoltrare un ricorso alla commissione di controllo. La decisione della commissione di controllo è finale.
Le quote associative già pagate non vengono rimborsate.

Art. 5 Rivendicazione sul patrimonio dell’Associazione
È esclusa qualsiasi rivendicazione dei soci sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 Registro dei membri
Viene tenuto un registro dei membri. Esso va mantenuto segreto. Solo il Comitato, la Commissione di controllo, i dipendenti, il delegato con diritto di voto e l'Organo di revisione possono accedervi.

Le comunicazioni sono inviate con effetto liberatorio all'indirizzo indicato nell'elenco dei membri o sul portale. Ogni membro è responsabile della segnalazione di un cambiamento di indirizzo.

III. Mezzi

Art. 7 Quota associativa
Le quote associative sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione.
I costi per l’assistenza al suicidio per persone associate da meno di 3 anni sono indicati dal Comitato in un apposito regolamento.

Art. 8 Altri mezzi
Le entrate di EXIT, oltre che dalle quote associative, sono costituite da eventuali contributi di terzi di qualsiasi tipo (come ad esempio donazioni, lasciti), quote per eventi, ricavi da servizi, contributi da altre istituzioni (contributi volontari e contratti di mandato) nonché ricavi dal patrimonio.

Art. 9 Responsabilità
La responsabilità per i debiti ricade esclusivamente nell’ambito del patrimonio dell’Associazione. Una responsabilità personale da parte dei membri per i debiti dell’Associazione è esclusa.

IV. Organizzazione

Art. 10 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dell’Associazione
b) il Comitato
c) l’Organo di revisione

a. Assemblea dell’Associazione

Art. 11 Assemblea dell’Associazione
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno contabile. Assemblee straordinarie vengono convocate su richiesta del Comitato o se lo richiede almeno il 2 % dei membri.
La convocazione dell'assemblea generale deve avvenire almeno un mese prima della stessa, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Le proposte dei membri per inserire all’ordine del giorno determinate questioni vanno inoltrate per iscritto al Presidente / alla Presidente (in forma cartacea o tramite e-mail) al più tardi tre mesi prima dell'Assemblea ordinaria; la richiesta di sciogliere l'Associazione va invece presentata almeno sei mesi prima. Tali mozioni devono essere inserite all'ordine del giorno con una presa di posizione del Comitato, a meno che l'argomento esuli ovviamente dalla competenza dell'Assemblea.

Art. 12 Presidenza
A capo dell’Assemblea dell’Associazione è il Presidente / la Presidente o, in caso di suo impedimento, un altro membro del Comitato.
Il / la Presidente nomina gli scrutatori.
Un segretario / una segretaria, che non deve necessariamente essere un membro dell’associazione o del Comitato, redige un verbale delle delibere e delle elezioni approvate dall’Assemblea. Il verbale va firmato dalla persona che si trova alla presidenza e dal segretario / dalla segretaria.

Art. 13 Quorum
Indipendentemente dal numero dei membri presenti, ogni Assemblea dell’Associazione, convocata in conformità con lo statuto, ha il quorum.

Art. 14 Diritto di voto
All’Assemblea dell’Associazione ogni membro ha diritto a un voto. Un membro può essere rappresentato dal delegato indipendente con diritto di voto eletto dall’Assemblea per un anno. Sono esclusi altri tipi di rappresentanza, ad eccezione di quelli previsti dalla legge.

Art. 15 Deliberazioni
L’Assemblea dell’Associazione prende le proprie decisioni ed effettua le proprie elezioni a maggioranza semplice dei voti espressi.
Lo scioglimento dell’Associazione richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti dei membri presenti e/o, rispettivamente, rappresentati.
Le elezioni e le votazioni avvengono in forma palese, a meno che non si decida di procedere a una votazione a scrutinio segreto.
Il / la Presidente e il / la Vicepresidente devono essere eletti individualmente, gli altri membri del Comitato possono essere eletti in forma collettiva.

Art. 16 Delegato indipendente con diritto di voto
Ogni anno l’Assemblea dell’Associazione elegge un delegato indipendente con diritto di voto per un mandato che dura fino alla conclusione della prossima Assemblea ordinaria. È possibile la rielezione. Se per un qualche motivo l'Associazione non dispone di un delegato indipendente, il Comitato ne nominerà uno per la prossima riunione dell'Associazione.

Art. 17 Competenze
L’Assemblea è il massimo organo dell’Associazione. Essa ha gli inalienabili poteri indicati qui di seguito.
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
2. Elezione e revoca del / della Presidente, del / della Vicepresidente e degli altri membri del Comitato
3. Elezione dell’Organo di revisione
4. Elezione del delegato indipendente con diritto di voto
5. Presa d’atto del rapporto annuale del Comitato e del direttore
6. Presa d’atto del rapporto dell’Organo di revisione e approvazione del rendiconto annuale
7. Liberatoria del Comitato
8. Determinazione delle quote associative
9. Presa d’atto del bilancio preventivo annuale
10. Determinazione e modifica degli statuti
11. Elezione dei membri della Commissione di controllo, presa d’atto del rapporto della Commissione di controllo
12. Deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione e sulla liquidazione del patrimonio della stessa
13. Deliberazione su questioni ad essa riservate dalla legge o dagli statuti, che vengono presentate dal Comitato per la delibera o attraverso richieste dei membri.

b) Comitato

Art. 18 Comitato
Il Comitato è composto da cinque membri dell’Associazione che non devono essere membri della Commissione di controllo. Ad eccezione del / della Presidente e del / della Vicepresidente, che sono eletti dall’Assemblea, il Comitato si costituisce da solo.
Ogni membro è responsabile di una competenza.

Art. 19 Durata del mandato
I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti due volte. Se un membro del Comitato viene eletto presidente, è possibile una rielezione una tantum in questa funzione; la durata del mandato di membro del Comitato non viene conteggiata.
Se il / la Presidente non è più in grado di esercitare il proprio ufficio, gli / le subentra il / la Vicepresidente fino alla successiva riunione dell'Assemblea ordinaria. In caso di impedimento sia del / della Presidente che del / della Vicepresidente, gli altri membri del Comitato nominano un / una presidente ad interim.
Un nuovo membro del Comitato, Presidente incluso, eletto durante il mandato di un ex membro del Comitato, subentra nel mandato del predecessore.

Art. 20 Convocazione
Il Comitato si riunisce su invito del / della Presidente tutte le volte che gli affari lo richiedono. Ogni membro del Comitato ha il diritto di chiedere la convocazione di una seduta, e quest’ultima deve aver luogo entro un mese.
La convocazione ha luogo per iscritto, di solito con due settimane di anticipo, indicando gli argomenti da discutere.
Delle discussioni deve essere tenuto verbale.

Art. 21 Deliberazioni
Il Comitato ha facoltà di deliberare quando sono presenti almeno 3 membri. Esso prende le proprie decisioni ed effettua le proprie elezioni a maggioranza semplice dei membri del Comitato presenti. Anche il / la Presidente partecipa al voto; in caso di pareggio decide esprimendo un voto aggiuntivo. Le deliberazioni possono essere approvate per circolazione degli atti, a meno che un membro non richieda una discussione orale e tutti i membri esprimano il loro parere sulla mozione. Tali decisioni devono essere incluse nel verbale successivo.

Art. 22 Competenze
Il Comitato è responsabile per tutti gli affari dell’Associazione che, secondo la legge o gli statuti, non sono di competenza dell’Assemblea.
In particolare il Comitato decide in merito ai punti seguenti.
1. Gestione dell’Associazione con riserva dei poteri dell’Assemblea
2. Esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
3. Preparazione e attuazione dell'Assemblea dell’Associazione
4. Rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi
5. Determinazione della pianificazione finanziaria, del bilancio preventivo annuale e dei principi di finanza, contabilità e controllo
6. Indennità dei membri del Comitato
7. Nomina e revoca dei membri della direzione
8. Supervisione dell’ufficio
9. Elezione dei membri della Commissione etica e del Comitato patrocinatore 
10. Costituzione e scioglimento di altre commissioni interne ed esterne nonché assunzione e revoca di esperti
11. Emanazione, modifica e abrogazione di regolamenti e direttive.

Il Comitato determina le persone che possono firmare con responsabilità giuridica a nome dell’Associazione. Generalmente i membri del Comitato appongono una firma collettiva a due. Il tipo e l’entità dei poteri di firma vanno stabiliti in un regolamento.

Art. 23 Organizzazione
Il Comitato può delegare, in tutto o in parte, la gestione a singoli membri dell'Associazione o a terzi secondo le disposizioni di un regolamento organizzativo.

Art. 24 Indennità e spese
Ai membri del Comitato vengono rimborsati i conti e le spese sostenuti.
Inoltre, essi ricevono adeguatamente un’indennità in relazione alla portata dei compiti assunti nella loro competenza. Questa indennità è regolata in un contratto separato (di lavoro o di mandato). Tutte le indennità vengono pubblicate insieme al rendiconto annuale.

Art. 25 Definizione di anno contabile
Il conto dell’Associazione deve ogni anno essere chiuso il 31 dicembre. Per motivi di opportunità, il Comitato può rimandare l'inizio e la fine dell'anno contabile ad altre date.

c. Organo di revisione

Art. 26 Organo di revisione
La revisione è affidata a un’Organo di revisione indipendente e legalmente riconosciuto.
I requisiti per l’Organo di revisione si basano sulle disposizioni di legge.
L’Organo di revisione controlla il rendiconto annuale dell'Associazione. Fa rapporto all’Assemblea sui risultati del suo esame e presenta proposte adeguate.
L’Organo di revisione viene eletto per un anno d’esercizio. Il suo ufficio termina con l’accettazione dell’ultimo rendiconto annuale. È possibile la rielezione.

V. Commissione di controllo

Art. 27 Commissione di controllo
La Commissione di controllo è composta da tre membri che sono eletti dall’Assemblea e devono essere indipendenti dagli organi dell’Associazione. Essa si costituisce da sola.
La Commissione di controllo esamina l’attività del Comitato e della direzione operativa. Verifica inoltre periodicamente che le norme legali e sta- tutarie come anche i regolamenti e le direttive del Comitato siano stati applicati correttamente e che le decisioni dell’Assemblea e del Comitato siano state rese esecutive secondo le regole. Con rapporto scritto riferisce all’Assemblea in merito alle proprie constatazioni.
La Commissione di controllo può consultare in ogni momento, presso il Comitato, gli atti dell’Associazione e chiedere informazioni al Comitato e al responsabile della Sede centrale. I membri della Commissione di controllo sono tenuti al dovere di riservatezza.
I membri della Commissione di controllo sono eletti per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti due volte.

VI. Responsabilità/ Protezione dei dati

Art. 28 Responsabilità
I membri del Comitato sono responsabili nei confronti dell'Associazione e dei membri solo per i danni causati intenzionalmente o per grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni; ciò vale per tutti i tipi di rivendicazioni.
Se i membri del Comitato sono obbligati a risarcire un terzo per i danni causati nell'esercizio delle loro funzioni, saranno indennizzati dall'Associazione, a meno che non abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
EXIT raccoglie e tratta i dati personali secondo la legge svizzera sulla protezione dei dati e secondo la propria politica sulla privacy.

VII. Pubblicazioni

Art. 29 Pubblicazioni
L’organo di informazione ufficiale dell’Associazione è il bollettino dei membri «Info» che viene pubblicato almeno tre volte all’anno.
Le comunicazioni e le informazioni possono essere inviate ai membri anche in forma elettronica o per lettera.

VIII. Scioglimento e liquidazione

Art. 30 Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo da un’Assemblea esclusivamente convocata a questo scopo.
Per la deliberazione si richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti di tutti i membri presenti e/o, rispettivamente, rappresentati.
Se viene deciso lo scioglimento, la liquidazione viene effettuata dal Comitato, a meno che l’Assemblea non nomini liquidatori speciali.
Dopo la liquidazione il patrimonio rimasto deve essere assegnato dall’Assemblea – a maggioranza semplice dei membri presenti e/o, rispettivamente, rappresentati – a una o più istituzioni con finalità identiche o simili in patria o all’estero.
Una restituzione del patrimonio ai membri è esclusa.
Una fusione è possibile solo con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera che abbia uno scopo identico o simile.

Art. 31 Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati approvati dall’Assemblea dell’Associazione del 14.09.2021, modificati dall'Assemblea del 25.05.2024 ed entrati in vigore l’ 01.07.2024.